POS OBBLIGATORIO PER LE ASD?

POS obbligatorio per (quasi) tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Il DL 18.10.2012 n. 179, all’art. 15, comma 4, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di un sistema di accettazione dei pagamenti elettronici per tutti i soggetti esercenti l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

 

Il DL 30.4.2022

Il DL 18.10.2012 n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), all’art. 15, comma 4, al fine di introdurre un ulteriore strumento di controllo sulle transazioni, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di un sistema di accettazione dei pagamenti elettronici per tutti i soggetti esercenti l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

A partire dal 30.06.2014, infatti, era scattata per imprese, professionisti ed enti associativi l’obbligo (salvo oggettiva impossibilità tecnica) di accettare pagamenti effettuati mediante “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”. Tuttavia, nella fase iniziale, nessuna sanzione era stata prevista in caso di omessa adozione del POS.

Di recente, per effetto delle modifiche introdotte al DL 179/2012 ad opera del DL 30.4.2022 n. 36, è previsto, con decorrenza dal 30.6.2022, l’applicazione di una sanzione in caso di mancata accettazione di un pagamento effettuato con una carta di pagamento.

 

Sanzioni

Infatti, nel caso di mancata accettazione di un pagamento per qualunque importo tramite POS si applica nei confronti del soggetto trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (come, ad esempio, il malfunzionamento dall’apparecchio o problemi di temporanea connessione in rete).

L’onere in oggetto si ritiene pertanto obbligatorio per le società sportive dilettantistiche e per le associazioni dotate di Partita Iva, mentre dubbi si possono formulare in merito agli enti dotati del solo codice fiscale e che si limitino ad incassare quote associative, quote di frequenza e di iscrizioni da propri associati, soci e/o dai tesserati federali.

 

In pratica

Si consiglia pertanto, al fine di non incorrere in sanzioni, di dotarsi di uno strumento di accettazione di pagamenti elettronici, quale il POS “fisico” o applicazioni per lo smartphone che permettano tale servizio.

Tuttavia, non è prevista alcuna sanzione se nel corso di un accertamento fiscale viene rilevata la mancanza del predetto dispositivo, bensì solo in caso di mancata accettazione di un pagamento con lo stesso.

Concludendo, si ricorda come l’adempimento di cui sopra possa interessare anche le associazioni sportive dilettantistiche dotate del solo codice fiscale dal momento che la detrazione delle “spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni” per la pratica sportiva (art. 15, comma 1, lett. i-quinquies del TUIR) è consentita a fronte di un pagamento effettuato tramite modalità tracciata: bonifico bancario, assegno o, nella maggioranza dei casi, tramite POS.

(dal sito federciclismo)